Il calcolo delle tasse sul trading online dipende dallo strumento utilizzato e dal regime fiscale del conto. Per molte plusvalenze finanziarie realizzate da persone fisiche residenti in Italia, il riferimento ordinario resta l’imposta sostitutiva del 26%, ma esistono discipline specifiche che vanno considerate separatamente.
La regola generale del 26%
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 indicano il 26% per diverse plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria rientranti nell’articolo 67 del TUIR.
Esempio semplificato
Se una plusvalenza fiscalmente imponibile è pari a 2.000 euro e rientra tra quelle soggette al 26%, il calcolo matematico è: 2.000 × 26% = 520 euro. Nella pratica, però, la base imponibile deve essere determinata secondo le regole dello strumento e non coincide sempre con il profitto mostrato dalla piattaforma.
Regime amministrato e dichiarativo
Nel regime amministrato l’intermediario applica normalmente le imposte per le operazioni comprese nel rapporto. Nel regime dichiarativo è invece il contribuente a dover ricostruire e dichiarare i risultati fiscalmente rilevanti.
Broker esteri
L’utilizzo di un intermediario estero può comportare, oltre alla dichiarazione delle plusvalenze, obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero e altri adempimenti quando previsti.
Cripto-attività
Dal 2026 la disciplina delle cripto-attività va verificata separatamente: la legge di bilancio 2026 conferma un’aliquota ordinaria del 33% per i redditi interessati, con specifiche eccezioni previste dalla norma per alcuni token di moneta elettronica denominati in euro.
Documenti da conservare
- estratti conto;
- storico delle operazioni;
- date e valori di acquisto e vendita;
- commissioni;
- dividendi e interessi;
- report fiscali forniti dal broker.
Fonti ufficiali
Agenzia delle Entrate – Quadro T · Legge di bilancio 2026
Contenuto informativo generale, non consulenza fiscale.
